Bartolo Danzi - 04-03-2006
La c.d. libertà d'insegnamento costituisce un valore fondamentale del nostro ordinamento, tutelato a livello costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.), nonchè a livello di legge ordinaria(art. 1 D.lgs 297/94) e di norme pattizie (art. 26 comma II, CCNL scuola 2003). Al riconoscimento di tale libertà corrisponde l'attribuzione di un diritto soggettivo al singolo docente, il quale, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perchè libero, deve poter decidere - entro i limiti fissati dalla legge- sia le modalità tecnico didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi che intende trasmettere ai propri allievi.
La problematica che si vuole affrontare è se la violazione datoriale di tale diritto del lavoratore docente può costituire una condotta antisindacale tutelabile con il rimedio di repressione dell'antisindacalità ex art. 28 L.300/70.
La problematica che si vuole affrontare è se la violazione datoriale di tale diritto del lavoratore docente può costituire una condotta antisindacale tutelabile con il rimedio di repressione dell'antisindacalità ex art. 28 L.300/70.